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STATUTO Art.1 - L’associazione denominata “CANOA CLUB VALTELLINA BASE VALTELLINA RAFTING SCUOLA CANOA VALTELLINA” ha lo scopo, di promuovere, sviluppare e praticare gli sport della canoa, kayak, rafting, canyoning, hydrospeed e qualsiasi altro sport legato all’ambiente dell’acqua e/o della natura nel rispetto e a difesa dell’ambiente naturale. Rientrano nell’attività dell’associazione l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni, raduni, gite, escursioni, la pubblicazione, vendita e diffusione di notizie con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che informatico, la vendita di materiale promozionale tra i soci. La sede dell’associazione è sita in Sondrio via.Ca’Bianca 41/a Art 2 - L’attività del sodalizio, estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza, non persegue scopi di lucro; la durata è illimitata. Art 3 - Gli organi dell’associazione sono: a) L’assemblea dei soci b) Il Presidente c) Il segretario d)I consiglieri. Art.4 - L’assemblea dei soci è il massimo organo dell’associazione ed è composta da tutti i soci sostenitori ed ordinari in regola con i doveri derivanti dalla iscrizione all’associazione. L’assemblea ordinaria si riunisce, dietro richiesta di almeno tre soci, per l’approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), delle quote di iscrizione all’associazione e dei programmi sociali. Le convocazioni assembleari possono essere rese note sia a mezzo stampa, sia mediante telefono che in forma elettronica. Ogni socio a diritto ad un solo voto ed è vietato trasferire a terzi la propria quota, salvo trasferimento a causa di morte. La partecipazione alle attività del club sono aperte a tutti con il solo obbligo dell’iscrizione al club. Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello della scadenza del mandato, l’assemblea ordinaria si riunisce per eleggere il Presidente, il Segretario e almeno tre consiglieri. L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto. Deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità da parte del presidente, della maggioranza dei consiglieri o da almeno tre soci. Art.5 - Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto dei tre quarti dei presenti. Per decretare lo scioglimento occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto dei tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art.3 comma 190 della legge 23-12-96 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art 6 - Il presidente viene eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica quattro anni, è rieleggibile e ha la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Art 7 - Il segretario viene eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica quattro anni, è rieleggibile e cura la gestione finanziaria dell’associazione ed è dalla stessa incaricato per tutte quelle iniziative tendenti al raggiungimento dello scopo sociale. Art.8 - I consiglieri sono eletti dall’assemblea dei soci, durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e supportano il segretario nelle iniziative tendenti al raggiungimento dello scopo sociale. Devono essere eletti nel numero minimo di tre. Art 9 - Il patrimonio dell’associazione è costituito: a) dalle quote di iscrizione; b)dagli impianti ed attrezzature sportive; c)dalle liberalità in favore dell’associazione. La gestione finanziaria della associazione avviene entro i limiti fissati nel bilancio preventivo. I bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal segretario, sono sottoposti ogni anno, entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio alla approvazione dell’assemblea, saranno disponibili per visione presso la sede sociale. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
REGOLAMENTO ALLO STATUTO 1) Il carattere apolitico va inteso nel senso che possono essere iscritti soci di qualunque tendenza politica, col divieto di qualsiasi attività politica in genere in seno all’associazione. 2) Il socio, in ottemperanza all’articolo 11 della legge 675/96, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per le comunicazioni inerenti all’attività sociale, per elaborare studi e statistiche, inviare materiale pubblicitario e informativo, compiere attività dirette di vendita e di collocamento, inviare informazioni commerciali ed effettuare comunicazioni commerciali interattive. 3) I soci sono distinti nelle seguenti categorie: a)Ordinari b)Sostenitori 4) I consiglieri disciplinano l’attività sportiva dei soci e decidono sulla partecipazione degli atleti alle gare nei limiti dei fondi all’uopo stanziati 5) Tutti i beni mobili ed immobili del sodalizio, compresi quelli acquistati con il concorso dei soci sono di proprietà dell’associazione. 6) Tutte le cariche dei vari organi sono puramente onorifiche senza diritto ad alcun compenso. 7) L’associazione si avvale di strutture interne denominate “Base Valtellina Rafting” “Scuola di Canoa Valtellina” , “Valtellina Sport e Avventura” e “ALPICENTRALI.ORG” per la promozione e la pratica delle attività specifiche (rafting, canyoning, kayak, canoa, hydrospeed ecc.) relative alla pratica sportiva, turistica e/o agonistica con la facoltà di nominarne dei direttori responsabili. La nomina dei direttori responsabili è demandata ai Consiglieri dell’associazione in accordo con il Segretario e con il Presidente. ------------------------------- Chiuro 11-06-1998
25-11-2005 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
8) Con lo scopo di regolamentare la pratica dell’attività del kitesurf viene creata la Sezione Kitesurf Dervio. La rappresentanza viene conferita ad un consigliere opportunamente creato in aggiunta ai tre esistenti con le medesime peculiarità circa le caratteristiche e la scadenza delle cariche. La sezione Kitesurf Dervio avrà l’opportunità di fissare delle quote d’iscrizione integrative rispetto a quelle di socio ordinario del Canoa Club Valtellina e tali quote verranno utilizzate per la gestione dell’attività del kitesurf. Indipendentemente dal numero di iscritti, , nelle assemblee del Canoa Club Valtellina la sezione kitesurf ha diritto ad 1 solo voto, mediante il direttore che la rappresenta. Al consigliere rappresentante la sezione Kitesurf Dervio viene dato mandato di stilare il regolamento interno alla sezione kite che sarà soggetto ad approvazione del consiglio direttivo del Canoa Club Valtellina, così come le decisioni che esulano l’ordinaria amministrazione. Sondrio 25-11-05
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